Ministero delle Imprese e del Made in Italy – GSE (Ente Gestore)
6,3 Miliardi di € a valere sul PNRR e 6,4 Miliardi di € a valere sulla Legge di Bilancio, per un totale complessivo per il biennio 2024-2025 pari a 12,7 Miliardi di euro
Tutte le imprese ubicate sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono ammesse spese per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi 4.0, di cui agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al • 3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale oppure • 5% a livello di processo produttivo interessato dall’investimento. Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili: a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.
Riduzione dei consumi a livello di stabilimento | tra il 3% e il 6% | tra il 6% e il 10% | oltre il 10% |
Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa) | tra il 5% e il 10% | tra il 10% e il 15% | oltre il 15% |
Fino a 2,5 milioni | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 milioni a 10 milioni | 15% | 20% | 25% |
da 10 milioni a 50 milioni | 5% | 10% | 15% |
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, sia ex ante che ex post. Ex ante per misurare la riduzione del consumo energetico ed ex post per verificare l’effettiva realizzazione dell’investimento e dell’interconnessione. Solo per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino ad un massimo di 10.000 euro.
Sarà emesso apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto in cui saranno stabilite le modalità’ attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Per maggiori informazioni
Credito per l'efficienza energetica
Scadenza: venerdì 22 novembre 2024
VISUALIZZAApertura sportello dal 18 al 25 settembre
Scadenza: mercoledì 25 settembre 2024
VISUALIZZAdomande a partire dal 1° ottobre.
Scadenza:
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