Con D.G.R. n. 14-1778 del 3 novembre 2025, e successiva Determinazione Dirigenziale n. 659/A1912 del 19.12.2025, è stata aumentata la dotazione finanziaria della Misura "Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio" per ulteriori euro 32.000.000,00, rideterminandola complessivamente in euro 92.300.000,00, ripartendo tale integrazione come segue:
La misura, ricompresa nel PR FESR 2021-2027 è pensata per:
Bando A: sostiene progetti di investimento che creano o ampliano attività produttive, favoriscono la diversificazione e la creazione di nuove unità locali. È previsto un incremento occupazionale minimo legato alla dimensione dell’impresa.
Bando B: pensato per incrementare l’occupazione generata dai progetti finanziati con il Bando A, attraverso la concessione di sovvenzioni legate alle nuove assunzioni.
SOGGETTI BENEFICIARI
Bando A
Possono richiedere le agevolazioni le micro, piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione con un processo produttivo di tipo industriale o logistico attivo che si configurino come:
Le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
Bando B
Possono presentare domanda esclusivamente le micro, piccole e medie imprese che abbiano contestualmente, cioè entro massimo 7 giorni di calendario successivi, presentato domanda di aiuto sul Bando A.
DETTAGLIO AGEVOLAZIONE
Bando A
L’agevolazione può coprire fino al 100% dei costi del progetto ritenuti ammissibili e risulta così suddivisa:
Per le sole PMI, sono previste le seguenti premialità il cui possesso comporta la maggiorazione della soglia massima di contributo a fondo perduto riconoscibile:
Nel caso di possesso di una sola premialità, la soglia di contributo a fondo perduto potrà essere incrementata del 1%. Nel caso di possesso di due o più premialità, la soglia di contributo a fondo perduto potrà essere incrementata del 2%.
Bando B
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, concesso ai sensi del regime di "de minimis", per un massimo di 25.000 euro per ciascuna ULA incrementale, per un importo massimo complessivo pari a 200.000 euro.
Bando A
Sono ammissibili i seguenti interventi:
alla creazione di una nuova unità locale;
_all’ampliamento della capacità di un’unità locale esistente, da intendersi come nuova metratura effettivamente utilizzata a fini produttivi;
_alla diversificazione dell’attuale produzione di beni oppure di servizi funzionali e strettamente legati all’attività industriale.
Per tutti gli interventi è previsto obbligatoriamente un incremento occupazionale minimo determinato in ragione della dimensione d’impresa. Sarà quindi necessario che il progetto d’investimento generi un incremento occupazionale minimo che si concretizzi successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la data di conclusione del progetto, come di seguito illustrato:
Micro impresa | Piccola impresa | Media impresa | Impresa a media capitalizzazione |
+ 1 ULA | + 2 ULA | + 3 ULA | + 5 ULA |
Per “nuova occupazione” si intende la differenza tra le unità lavorative annue (ULA) rilevate alla data di presentazione della domanda riferite ai 12 mesi precedenti e le ULA rilevate alla data di conclusione del progetto con riferimento ai 12 mesi precedenti, in considerazione dei tempi di maturazione delle stesse.
Non è considerata nuova occupazione: la stabilizzazione di contratti a tempo determinato oppure unità lavorative provenienti da imprese in qualunque forma collegate all’impresa richiedente; i contratti di apprendistato e di formazione-lavoro, i collaboratori, i lavoratori interinali ed i professionisti con partita IVA; la sostituzione di personale già assunto e che ha cessato un rapporto di lavoro in essere.
Sono ammissibili progetti aventi i seguenti importi minimi:
- per le micro e piccole imprese: € 150.000;
- per le medie imprese: € 300.000;
- per le imprese a media capitalizzazione: € 750.000.
L’importo massimo dei costi ammissibili è fissato in 3 milioni di euro.
I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell’avvio dell’intervento. Il termine per la conclusione dell’investimento è di 30 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.
Spese ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito:
Le spese di cui alle voci 5), 6) e 7) non possono cumulativamente superare il 50% delle spese ammissibili.
Bando B
È ammissibile la nuova occupazione generata, successivamente alla data di presentazione della domanda, dagli interventi finanziati dal Bando A e riferita alle unità locali oggetto dell’investimento.
Per “nuova occupazione” si intende la differenza tra le unità lavorative annue (da ora in poi ULA) rilevate alla data di presentazione della domanda, riferite ai 12 mesi precedenti, e le ULA rilevate alla data di conclusione del progetto con riferimento ai 12 mesi precedenti, in considerazione dei tempi di maturazione delle stesse.
Non è considerata nuova occupazione: la stabilizzazione di contratti a tempo determinato oppure l’assunzione di unità lavorative provenienti da imprese in qualunque forma collegate all’impresa richiedente; i contratti di apprendistato e di formazione-lavoro, i collaboratori, i lavoratori interinali ed i professionisti con partita IVA; la sostituzione di personale già assunto e che ha cessato un rapporto di lavoro in essere.
Rileva ai fini del calcolo delle ULA incrementali la trasformazione in contratti a tempo determinato o indeterminato, laddove applicabile, dei contratti di apprendistato e di formazione-lavoro, dei collaboratori, dei lavoratori interinali e dei professionisti con partita IVA.
Ai fini dell’ammissibilità, è richiesto un incremento occupazionale minimo come di seguito indicato:
- un valore minimo di +1 ULA per le Micro Imprese;
- un valore minimo di +2 ULA per le Piccole Imprese;
- un valore minimo di +3 ULA per le Medie Imprese.
Il livello occupazionale raggiunto dovrà essere mantenuto per almeno 36 mesi successivi alla ricezione del contributo.
INVIO TELEMATICO E ITER DOMANDA
Le domande possono essere presentate dal 3 febbraio 2026 alle ore 9:00 fino al 10 settembre 2026 alle ore 12:00.
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande
Gli sportelli potranno essere sospesi anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione di intervento risulti esaurita o in fase di esaurimento.
La procedura valutativa delle domande segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
In fase di presentazione della domanda a valere sul Bando A, è obbligatorio allegare la lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria redatta dalla banca convenzionata con Finpiemonte e i preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell’investimento.
L’esito positivo della valutazione a valere sul Bando A costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente di ammissibilità della domanda di agevolazione a valere sul Bando B.
Cumulabilità
Le spese relative al progetto di investimento oggetto dell’agevolazione devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:
- cumulo tra fondi europei sugli stessi documenti di spesa: non è possibile cumulare l’agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell’Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione;
- cumulo con agevolazioni fiscali o in altra forma, non costituenti aiuti di Stato o aiuti “de minimis", sugli stessi documenti di spesa: è possibile effettuare il cumulo dell’agevolazione concessa nei limiti previsti dalle medesime misure ed evitando in ogni caso il sovrafinanziamento;
- cumulo sugli stessi documenti di spesa con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili: in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato applicabile all’aiuto in questione, in base:
_alle disposizioni del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., o
_altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, o
_alla decisione di approvazione dell’aiuto di Stato adottata dalla Commissione;
_cumulo con aiuti “de minimis” con costi individuabili sugli stessi documenti di spesa: l’agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con aiuti “de minimis” relativamente agli stessi documenti di spesa entro l’intensità di aiuto prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. per gli stessi;
- cumulo con aiuti di Stato o con aiuti “de minimis” con costi non individuabili sugli stessi documenti di spesa: l’agevolazione concessa ai sensi del presente bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22 e 23, del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed eventuali aiuti “de minimis” per i quali i bandi non individuano specifiche spese ammissibili.
Questa agevolazione non rientra nel regime de minimis
Per maggiori informazioni
Domande a partire dal 1° ottobre
Scadenza: venerdì 28 maggio 2027
VISUALIZZAScadenza: domenica 1 novembre 2026
VISUALIZZAFinanziamento agevolato e contributo a fondo perduto per beni strumentali
Scadenza: venerdì 28 maggio 2027
VISUALIZZAScadenza: giovedì 31 dicembre 2026
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