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Polizze catastrofali: proroga al 1° gennaio 2026 per piccole e micro imprese

28/03/2025
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La CNA ha condotto una battaglia fondamentale per ottenere la proroga dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, una misura che avrebbe penalizzato gravemente il tessuto produttivo delle imprese artigiane, micro e piccole, che rappresentano il 95% del totale delle imprese italiane. Fin dall’inizio, CNA ha evidenziato l’inadeguatezza della scadenza del 31 marzo 2025, una tempistica irragionevole che avrebbe imposto a quasi quattro milioni di aziende – artigiane, micro, piccole, medie e grandi – di sottoscrivere contratti assicurativi complessi senza la possibilità di una scelta ponderata e conveniente.

 

Grazie all’azione incisiva di CNA, il Governo ha riconosciuto l’esigenza di una proroga, sancita dal Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e immediatamente vigente. Il nuovo calendario prevede:

  • 1° gennaio 2026 per micro e piccole imprese,
  • 1° ottobre 2025 per le medie imprese,
  • Termine invariato per le grandi imprese.

 

Questo importante risultato è frutto del costante pressing di CNA nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei Ministri delle Imprese e del Made in Italy e dell’Economia e Finanze. La nostra determinazione ha permesso di ottenere più tempo per le imprese, affinché possano valutare con attenzione le migliori offerte assicurative disponibili sul mercato.

 

Nel frattempo, CNA Torino si sta muovendo concretamente per garantire alle imprese del territorio le condizioni più vantaggiose, avviando interlocuzioni con alcune compagnie assicurative. Tra queste, Unipol – attraverso l’agenzia di Via Spalato 62/A Torino (tel. 011/3828702) – ha già dato la propria disponibilità a offrire una consulenza gratuita a tutte le imprese associate che necessitano di chiarimenti.

 

CNA continuerà a vigilare con fermezza contro provvedimenti legislativi che, invece di favorire lo sviluppo delle imprese, ne aumentano il carico burocratico e finanziario. Chiediamo con forza che il Governo ascolti la voce delle micro e piccole imprese, la vera spina dorsale del sistema produttivo italiano e motore del benessere sociale.

 

In allegato, la scheda tecnica aggiornata con i nuovi termini per la stipula delle polizze obbligatorie per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Per informazioni contattare: CNA Torino, Andrea Talaia, 011.1967.2244, atalaia@cna-to.it, Rosalba Mendola, 011.1967.2245, rmendola@cna-to.it.

 

Riportiamo di seguito una sintesi del provvedimento corredata dai dubbi interpretativi/criticità riscontrati,  che saranno riportati nel tavolo convocato al Ministero.

Quali imprese sono soggette all’obbligo. L’obbligo riguarda le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese con esclusione delle imprese agricole. I professionisti non sono soggetti all’obbligo.

Quali beni copre la polizza catastrofale obbligatoria. La polizza riguarda le immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegate nell’attività di impresa di cui all’art. 2424 primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1) 2) e 3) del Codice civile, quindi:
– terreni
– fabbricati
– impianti e macchinari
– attrezzature industriali e commerciali

Non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti.
Non copre danni indiretti (per esempio per perdite di produttività per interruzione dell’attività).
Attenzione! CNA evidenzia che sono escluse dalla copertura assicurativa le materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti, le merci. Sono esclusi dalla copertura gli immobili che risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste.
Attenzione! CNA evidenzia che l’esclusione della copertura assicurativa può riguardare immobili gravati da piccoli abusi edilizi e che questi possano essere riscontrati solo al verificarsi del danno e non al momento della stipula del contratto rendendo impossibile l’indennizzo. E’ necessario un atto interpretativo che escluda abusi minori o difformità non rilevanti.
Attenzione! CNA evidenzia dubbi sull’obbligo per gli immobili detenuti in locazione, ed in particolare se il locatore è un’impresa o un privato.

Quali eventi sono indennizzabili. Sono indennizzabili i danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da: alluvione, inondazione ed esondazione, sisma e frana. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Attenzione! CNA evidenzia che l’elenco degli eventi calamitosi andrebbe integrato anche con eventi atmosferici come grandine, bufera, tromba d’aria, uragano, tempesta, vento, mareggiate, incendi incontrollati, gelo o neve o cedimenti del terreno se non causati da frane. Eventi, purtroppo, sempre più frequenti.
Nota bene Chi avesse polizze già stipulate deve controllare (sempre entro il 31 marzo) se comprendono tutti gli eventi previsti dalla legge e di conseguenza adeguarle. Segnaliamo in particolare che il rischio esondazione non era coperto da polizze ante 2024.

Come sono determinati i premi delle polizze catastrofali. I premi delle varie compagnie sono determinati in misura proporzionale al rischio e quindi tengono conto dell’ubicazione dell’impresa. Ogni compagnia ha proprie mappe di pericolosità del territorio. I preventivi sono redatti a seguito delle risposte ad appositi questionari (ogni compagnia ha il proprio). La norma prevede che l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) debba creare un portale online per aiutare le aziende a scegliere la polizza più adatta.
Attenzione! CNA evidenzia che questo portale ad oggi non è operativo. 

Entità del danno indennizzabile, massimali o limiti di indennizzo. Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
– per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
– per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Attenzione! Il Decreto non introduce alcun meccanismo atto a garantire l’equità dei costi a carico delle imprese; si rende pertanto necessario prevedere alcuni principi di riferimento pur nel rispetto della libera concorrenza tra le compagnie assicurative. L’IVASS dovrebbe accertarsi che le imprese di assicurazione stabiliscano il prezzo applicando il principio di mutualità e valutando gli effetti della riassicurazione di SACE.

Cosa succede se non si stipula la polizza catastrofale. Pur non essendo attualmente previste sanzioni, la presenza di tali coperture sarà obbligatoria al momento dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. In assenza di polizza stipulata, non ci saranno ristori pubblici in caso di eventi calamitosi.
Attenzione! CNA evidenzia come banche e istituti di credito con molta probabilità incentiveranno la sottoscrizione di queste polizze al fine di proteggere i capitali concessi alle imprese. In caso di partecipazione a bandi o richiesta di contributi o sovvenzioni, conviene che le imprese pongano specifici quesiti agli enti competenti in relazione all’erogazione delle risorse.

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